
Post del Comitato Direttivo
Indipendenza dei giudici e legge applicabile: evitiamo i fraintendimenti
Il dibattito sulla cosiddetta riforma della giustizia promossa dal Governo Meloni ha riacceso l’attenzione sul principio di indipendenza della magistratura, sancito dall’articolo 101, comma 2, della Costituzione, secondo cui «i giudici sono soggetti soltanto alla legge». Ed è di qualche giorno fa la notizia della decisione della Corte di cassazione circa la condanna del Governo al risarcimento dei migranti trattenuti a bordo della nave Diciotti nell’estate del 2018, quando alla guida del Ministero degli Interni vi era Matteo Salvini. La decisione in questione ha scatenato forti reazioni da parte dell’Esecutivo: fra tutti, la Presidente Giorgia Meloni e lo stesso vicepremier Salvini che hanno attaccato la magistratura, provocando l’immediata reazione della prima Presidente della Cassazione, Margherita Cassano, la quale ha emanato un comunicato al fine di chiarire che «le decisioni della Corte di Cassazione, al pari di quelle degli altri giudici, possono essere oggetto di critica. Sono invece inaccettabili gli insulti che mettono in discussione la divisione dei poteri su cui si fonda lo Stato di diritto». In questo clima di tensione istituzionale, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha colto l’occasione per sostenere che la magistratura non dovrebbe limitarsi a quella che è un’applicazione formale della legge, ma dovrebbe considerare le conseguenze delle proprie decisioni in termini di ricaduta sul programma di governo. L’Associazione Nazionale Magistrati, a sua volta, ha replicato con fermezza, ribadendo che i giudici devono soltanto applicare la legge in modo del tutto indipendente, senza condizionamenti politici e, quindi, senza tenere conto dell’agenda politica della maggioranza di turno. Sempre l’ANM ha annunciato una nuova ondata di mobilitazioni in difesa della separazione dei poteri e un imminente incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottolineando l’importanza del ruolo che quest’ultimo ricopre: di garante della Costituzione e dell’autonomia della magistratura, presiedendo il Consiglio Superiore della Magistratura.
Solo una “sgangherata” e improvvisata “infarinatura” delle basi su cui si fonda l’ordinamento costituzionale può condurre ad affermare che l’interpretazione della legge cui sono naturalmente indotti i giudici nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali – che significa definire obbligatoriamente i procedimenti instaurati presso di essi – dovrebbe condurre ad assecondare l’intento originario del legislatore anche qualora questo contrastasse con i principi costituzionali al cui rispetto sono tenuti non solo l’autorità giudiziaria, ma anche gli organi politici, a cominciare dal Parlamento legislatore. Tra organi politici e organi giudiziari – come ha sempre ammonito Valerio Onida – non ci può essere una “leale collaborazione”, ma solo ed esclusivamente rispetto delle rispettive sfere di competenza: si dovrebbe perciò parlare di distinte attribuzioni costituzionali.
Quanto al principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, occorre osservare che viene spesso evocato in modo improprio e, al fine di precisarlo per evitare spiacevoli fraintendimenti, è doveroso anzitutto chiarire che i giudici sono sì soggetti soltanto alla legge, ma a quella legge «alla cui applicazione essi siano tenuti nell’esercizio delle loro funzioni.
Ed è da qui che occorre partire per procedere ad una corretta interpretazione logico-sistematica della Costituzione, tenendo conto che nell’esercizio della funzione giurisdizionale, i giudici non si limitano ad applicare automaticamente le norme vigenti, ma devono sempre valutare la loro conformità ai principi costituzionali e fornire loro una interpretazione che si scontra, non di rado, con l’oscurità o l’ambiguità della formulazione della norma adottata dal legislatore.
Resta centrale considerare, nel quadro ora delineato, che, qualora una legge contrasti con la Carta fondamentale, il giudice – di sua iniziativa o su istanza di una delle parti – è tenuto a sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio fino alla decisione di quest’ultima. Solo la Corte costituzionale, difatti, ha il potere di dichiarare l’illegittimità di una norma, determinandone l’inapplicabilità nell’ordinamento.
A ciò si aggiunge il vincolo derivante dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, espressamente previsto dall’articolo 117, comma 1, della Costituzione. Il legislatore nazionale, infatti, non può ignorare il diritto dell’Unione Europea e gli impegni internazionali assunti dallo Stato, pena la disapplicazione delle norme interne contrastanti. I giudici, in questi casi, sono chiamati a dare diretta applicazione al diritto sovranazionale, sulla base di una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE e, ove necessario, sono chiamati ad attivare il controllo di costituzionalità, ancora una volta affidato alla Corte costituzionale.
Questo assetto riflette un aspetto cruciale della democrazia costituzionale: il potere giudiziario, pur essendo distinto e separato da quello politico, svolge un ruolo di garanzia nella tutela dei diritti fondamentali e nel rispetto della gerarchia delle fonti normative. La produzione normativa, difatti, non è mai illimitata: deve rispettare la Costituzione e gli obblighi internazionali, e la sua effettività è assicurata dall’autorità giudiziaria.
Se da un lato il costituzionalismo moderno ha reso più flessibile il concetto di sovranità statale, permettendone alcune limitazioni per favorire la cooperazione internazionale al fine di assicurare «la pace e la giustizia fra le Nazioni» (art. 11 Cost.), dall’altro esistono confini invalicabili. Non tutti gli obblighi internazionali possono essere fatti valere davanti ai giudici nazionali: se una norma sovranazionale impone obblighi solo alle autorità politiche dello Stato, essa non potrà essere applicata direttamente dai magistrati.
In definitiva, il principio di soggezione del giudice alla legge deve essere inteso nel quadro complesso della gerarchia normativa e della separazione dei poteri. Solo un’attenta lettura dei rapporti tra diritto interno, costituzionale e sovranazionale può garantire il corretto equilibrio tra legalità e giustizia, evitando che il potere politico finisca per comprimere diritti e libertà fondamentali, negando così uno dei fondamenti delle moderne democrazie costituzionali.