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Il “buon andamento” dell’amministrazione

Luglio 12, 2024

Cosa sia il “buon andamento” dell’amministrazione, predicato dall’art. 97 della Costituzione, non è facile a dirsi. Significa che l’amministrazione deve operare efficacemente rispetto agli obiettivi posti dalla legge e deve farlo efficientemente con i mezzi di cui dispone. Ma come questo operare debba svolgersi nella realtà concreta è questione di difficile commisurazione.

Quello che è certo è che il buon andamento è – non a caso – accoppiato all’imparzialità della pubblica amministrazione, sicché è difficile supporre che l’amministrazione possa operare efficacemente ed efficientemente se lo fa perdendo la posizione di terzietà rispetto agli interessi privati coinvolti dal suo agire o, peggio, perseguendo interessi di parte a detrimento dell’interesse pubblico.

Alla luce di questo, appare sorprendente che un esimio giudice emerito della Corte costituzionale abbia voluto rendere pro veritate un parere in cui ritiene sproporzionata l’adozione di misure cautelari nei confronti del Presidente della Regione Liguria. Appare sorprendente perché, argomentando su richiesta dei difensori del politico ligure, l’Autore del parere ritiene che la “proporzionalità” delle misure cautelari da applicare non vada commisurata, nel caso di specie, tanto alla gravità dei reati contestati e ai rischi di reiterazione, quanto alla necessità che l’amministrazione regionale possa continuare ad operare secondo il “buon andamento”.

Nulla viene detto circa il fatto che i reati contestati mettono palesemente in dubbio che l’operato del presidente si sia curato del buon andamento e, soprattutto, della sua inscindibile metà, ovvero l’imparzialità dell’amministrazione. Né si evocano, fra gli estratti della giurisprudenza costituzionale, i molteplici richiami del giudice a quella “disciplina e onore”, predicata dall’art. 54 della Costituzione e richiesta ai cittadini chiamati a ricoprire cariche pubbliche, a prescindere dall’esistenza di una definitiva sentenza di condanna.

Varie parole sono spese per dimostrare la centralità (evidente) del Presidente della giunta regionale all’interno della pubblica amministrazione locale, per suffragare l’affermata “sproporzione” delle misure cautelari. Tuttavia, non si manca di menzionare che, in caso di impedimento temporaneo del presidente (e non v’è dubbio che l’applicazione di misure cautelari sia da considerarsi tale, non solo per disciplina codicistica, ma anche per espresso principio costituzionale espresso dall’ultimo comma dell’art. 13 Cost.) le funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Dunque, non si capisce a che pro invocare il “buon andamento” dell’amministrazione: lo Statuto regionale garantisce che, pur nella forma di governo iper-presidenziale delle regioni, le funzioni amministrative continuino anche qualora venga meno la funzionalità dell’organo presidenziale o la sua persona.

È solo il caso di accennare al fatto che la presunzione di innocenza vale per tutti, ma che ragioni di etica pubblica (e di sincero interessamento al buon andamento e al buon nome dell’amministrazione) forse dovrebbero indurre chi si vede accusato di così gravi reati e si trova a dover fare i conti con un procedimento penale (che assorbirà tempo ed energie mentali) a dimettersi, anche per poter spiegare la propria posizione con maggiore serenità nelle aule di giustizia.

Qualcuno potrebbe dire che “buon andamento” è forse, in primis, questione di “buon costume” della politica che si fa guida dell’amministrazione.

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